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LEGGE SUI DISTRETTI PRODUTTIVI

Pubblichiamo in versione pressoch? integrale, sottolineando in grassetto le parti che riteniamo importanti, la legge sui distretti produttivi.
Ogni settore produttivo, unito in un distretto, pu? cos? programmare e concordare con la Regione e gli assessorati competenti misure per la crescita del proprio settore, con alcune specifiche circa internazionalizzazione, formazione, ricerca e sviluppo. Un importante processo di partecipazione attiva delle aziende e di confronto con le politiche di sviluppo.

ART. 1
Finalit? e oggetto della legge
1. La Regione Puglia promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitivit?, l?innovazione, l?internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell?agricoltura, della pesca, dell?artigianato, dell?industria, del turismo, del commercio e dei servizi alle imprese.
2. La presente legge disciplina, nell?ambito della pi? generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonch? le modalit? di attuazione degli interventi per lo sviluppo distrettuale.
3. La Regione adegua le proprie normative in materia di occupazione, trasferimento tecnologico, societ? dell?informazione, politiche energetiche, mitigazione dell?impatto ambientale, formazione professionale, consorzi e attivit? professionali e qualificazione della produzione, al fine di offrire ai distretti produttivi strumenti per il loro consolidamento e il loro sviluppo.
4. La Regione include i distretti produttivi nei suoi programmi di intervento al fine di offrire ai sistemi di piccole e medie imprese strumenti per:
a) accrescerne la competitivit? e la capacit? innovativa, per ampliare la presenza sui mercati esteri;
b) intensificare i processi di crescita dimensionale;
c) favorire la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialit? in particolare nelle attivit? a pi? alto contenuto tecnologico.

Art. 2
(Definizioni)
1. Il distretto produttivo ? caratterizzato da:
a) una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante;
b) un insieme di attori istituzionali e sociali aventi competenze e operanti nell?attivit? di sostegno all?economia locale.
2. Il distretto produttivo ? espressione della capacit? del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualit? strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformit? agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.
3. I distretti produttivi sono destinatari di politiche di sviluppo finalizzate al loro consolidamento e crescita, coerentemente con gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo economico regionali. A tale scopo sono previste specifiche forme di intervento nell?ambito della programmazione economica regionale.
4. I distretti produttivi possono assumere le seguenti configurazioni:
a) reti di imprese, legate per tipo di specializzazione orizzontale (comparti produttivi) e/o verticale (filiere produttive) per attivit? collegate e integrate, appartenenti a uno o pi? ambiti territoriali anche non confinanti tra loro, con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nei suddetti ambiti;
b) distretti produttivi a elevato contenuto tecnologico (cosiddetti distretti tecnologici) nei quali ha maggiore rilevanza la presenza di soggetti dediti alle attivit? di ricerca e sviluppo (universit?, centri di ricerca pubblici e privati, laboratori di imprese innovative):
c) sistemi turistici locali ai sensi dell?articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e dell?articolo 5 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell?articolo 5 della l. 135/2001 riguardante il riordino del sistema turistico pugliese) e delle relative norme di attuazione;
d) distretti produttivi che interessano territori di pi? regioni (transregionali), anche al di fuori del territorio nazionale (transnazionali).

Art. 3
(I soggetti)
1. I distretti produttivi sono riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale.
2. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto produttivo sono:
a) imprese operanti nel territorio regionale;
b) associazioni di categoria e sindacali di rilevanza regionale e rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell?economia e del lavoro (CNEL).
3. Possono partecipare alle procedure di riconoscimento di un distretto produttivo:
a) enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, societ? a partecipazione pubblica;

b) associazioni private, fondazioni e consorzi;
c) universit?, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell?istruzione e della formazione professionale, della promozione, dell?innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

Art. 4
(Nucleo promotore del distretto produttivo)
1. Per giungere al riconoscimento di un distretto produttivo, i soggetti di cui all?articolo 3, nell?ambito delle rispettive attribuzioni e funzioni, promuovono nei confronti della Regione un?azione volta al riconoscimento del distretto produttivo, costituendo un nucleo promotore del distretto mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa cui deve aderire un numero significativo di imprese, comunque non inferiore a trenta, nonch? le associazioni di categoria pi? rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese e le associazioni sindacali.
2. Nel caso di distretti tecnologici il nucleo promotore deve essere costituito da almeno dieci imprese e da una presenza significativa di soggetti del mondo della ricerca, della formazione e dell?innovazione.
3. Il protocollo di intesa previsto dal comma 1 deve individuare le motivazioni alla base dell?avvio del distretto, i principali obiettivi e le caratteristiche dei progetti pi? significativi che si intendono avviare al fine di valorizzare il sistema produttivo locale. Il protocollo d?intesa deve prevedere l?esatta composizione del comitato di distretto, in modo che sia garantita la rappresentanza di tutti i soggetti previsti dall?articolo 3, stabilendone la relativa durata in carica.
4. Qualora vengano presentate istanze differenti che, per ambito geografico e/o settoriale, contengano sovrapposizioni o complementariet?, la Giunta regionale pu? proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere pi? efficace l?impatto territoriale degli interventi.
5. L?istanza per il riconoscimento di un distretto produttivo deve essere presentata alla Regione Puglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno, depositando il protocollo di intesa di cui al comma 1.
6. La Giunta regionale, entro trenta giorni a decorrere dal termine di presentazione della domanda di cui al comma 5, valuta l?ammissibilit? dell?istanza presentata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge e in base agli indirizzi di politica di sviluppo economico della regione, anche avvalendosi di indicatori statistici oggettivi, e, accertato che la composizione del comitato di distretto prevista dal comma 3 sia rappresentativa, provvede sul riconoscimento del distretto produttivo.

Art. 5
(Comitato di distretto produttivo)
1. Il nucleo promotore del distretto produttivo, dopo l?avvenuto riconoscimento, avvia la costituzione del comitato di distretto, formato dai rappresentanti degli imprenditori, delle istituzioni locali e delle parti sociali, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo d?intesa. Il nucleo promotore cessa le sue funzioni al momento della nomina del comitato di distretto.
2. Il comitato di distretto svolge i seguenti compiti:
a) redigere e coordinare l?adozione del programma di sviluppo del distretto produttivo e promuoverne l?attuazione;
b) promuovere l?utilizzo degli strumenti e delle risorse delle politiche industriali comunitarie, nazionali e regionali;
c) esprimere proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale regionale;
d) organizzare ed effettuare le procedure di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione del programma di sviluppo del distretto;
e) convocare ogni sei mesi, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario, i rappresentanti delle imprese e delle istituzioni che sottoscrivono il programma di sviluppo di cui all?articolo 7.
3. Il comitato di distretto si intende definitivamente formato nel momento in cui tutti i rappresentanti previsti dal protocollo d?intesa sono stati formalmente nominati. La mancata nomina dei propri rappresentanti in seno al comitato, decorso il termine di trenta giorni dalla formale richiesta da parte del nucleo promotore, costituisce rinuncia alla designazione.
4. Il comitato di distretto si riunisce la prima volta su convocazione del nucleo promotore ed elegge il presidente ai sensi dell?articolo 6. Dopo l?elezione, il comitato viene convocato dal presidente ed ? regolarmente costituito con la presenza di almeno la met? dei componenti in c
 




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